Il Sindaco
Visto l’articolo l’articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, recante norme per l’aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
INVITA
tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli anzidetti Albi, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 della stessa legge, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, presentando presso il Comune apposita domanda entro il 31 luglio p.v.
Il modulo della domanda è disponibile sul sito internet e presso l’ufficio anagrafe del Comune.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
• i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
• gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
IL SINDACO
Maria Irene Bellifemine
Si allega avviso.